Statuto
S T A T U T O
PREMESSA
Il presente statuto, è stato elaborato nel rispetto di principi e criteri generali che riconoscono, favoriscono e garantiscono il più ampio esercizio del diritto di associazione quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica (L 106/2016 art. 2). È licenziato in relazione al nuovo assetto normativo di riforma del Terzo settore e del nuovo Quadro Regolamentare per le Associazioni e Club per l’UNESCO. Ogni precedente edizione di statuto è abrogata.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Costituzione della Repubblica
- Codici dei Testi Normativi della Repubblica
- Testo Unico delle Imposte sul
- Legge 6 giugno 2016, n, 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore”.
- Lgs 13 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”.
- Resolutions of 39^ session of the General Conference of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Paris 30 october – 14 november 2017 – Annex VI “Regulatory framework regarding Associations and Clubs for UNESCO”.
- Clubs for UNESCO – A practical Guide 2009.
- Leggi regionali in materia di volontariato e del Terzo
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Denominazione – Sede – Durata – Settore di competenza
È istituita un’organizzazione di volontariato (ODV), (D Lgs 117/2017 art. 32) sotto forma di struttura associativa e giuridicamente “non riconosciuta”, denominata “Club per UNESCO di Venezia”, con sede in Venezia, c/o Ufficio UNESCO P.zzo Zorzi Castello 4930 e con durata a tempo indeterminato. Il Club è considerato Ente del Terzo Settore (ETS) e si identifica come organizzazione di volontariato da iscriversi alla specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D Lgs117/2017 artt. 12, 46).
Art. 2 Statuto
- L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, redatto in armonia alla normativa di riferimento, agisce nei limiti delle leggi dello Stato, Regionali, delle regole generali dell’ordinamento giuridico, nel rispetto degli ideali, dei principi fondanti e generali dell’UNESCO e delle risoluzioni che emana l’Agenzia specializzata dell’UNESCO.
- L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- L’assemblea dei soci può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Art. 3 Carattere associativo (Anx VI punto2)
- L’Associazione “Club per l’UNESCO di Venezia” è una organizzazione fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti di tutte le età, estrazioni sociali, con qualsiasi bagaglio culturale che condividono un fermo credo negli ideali dell’UNESCO nei confronti della quale l’associazione è legalmente e finanziariamente indipendente.
- È estranea ad ogni attività religiosa e politica costituendosi come associazione aconfessionale e apartitica. Non ha scopo di lucro o profitto economico ed intende perseguire le finalità del presente Statuto secondo le regole di ingaggio previste dalle risoluzioni emanate dall’UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Al fine di raggiungere gli obiettivi opera nel territorio della Repubblica Italiana e all’estero senza alcuna preclusione e nell’ambito delle sfere di competenza dei programmi dell’UNESCO attivando contatti con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU), il pubblico, le Autorità locali e
- I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici che consentono la partecipazione di tutti gli aderenti alle attività ed alla vita del club.
- L’utilizzo del logo, acronimo, patrocinio, dominio internet e qualsiasi altra forma che possa suggerire falsamente l’identificazione del club, è disciplinato dalle Regole di Ingaggio adottate dall’Agenzia specializzata per l’UNESCO. Ogni abuso o utilizzo improprio è vietato (anx VI 5.1).
Art. 4 Natura e finalità e dell’associazione (D Lgs 117/2017). (anx VI – 4.2 – 5.1)
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- Nella sfera del quadro normativo della legislazione nazionale, il Club opera con le amministrazioni pubbliche attraverso il coinvolgimento attivo della Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento (D Lgs 117/2017 art 55) e sotto l’accertamento delle Autorità e degli Organi Nazionali di Controllo (ONC) allo scopo preposti dallo Stato italiano in applicazione al Codice del Terso settore (ETS) ed agli Organismi Territoriali di Controllo (OTS) (D Lgs 117/2017 artt. 64,65).
- L’Associazione denominata “Club per l’UNESCO di Venezia” è legalmente considerata “non riconosciuta”, gode di propria autonomia giuridica, organizzativa, regolamentare, gestionale, finanziaria, economica, patrimoniale e di bilancio. (D Lgs 117/2017 art 55 La denominazione è riconosciuta previo accreditamento della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU) ed opera sotto il suo controllo e supervisione nell’ambito delle Regole di Ingaggio dell’Organisation des Nations Unies pour l’èducation, la scìence et la culture. Il club può liberamente aderire a reti associative nazionali ed estere purché in esse siano identificate e rispettate finalità e norme del presente statuto.
- L’associazione è costituita al fine di:
- operare nell’ambito delle regole di ingaggio definite dalle risoluzioni delle Conferenze Generali dell’Agenzia specializzata dell’UNESCO (anx VI – 3);
- promuovere la comprensione ed il sostegno della missione, delle priorità e dei programmi UNESCO, a livello di società civile, contribuendo alla promozione dei valori, messaggi e azioni dell’UNESCO in quanto strumentali per la realizzazione di scopi ed obiettivi programmatici (anx VI – 2.4);
- diffondere i principi della comprensione internazionale in conformità agli ideali dell’UNESCO attraverso iniziative da condurre in ambito del territorio di competenza, cittadino, regionale, nazionale e internazionale;
- promuovere, mediante iniziative rivolte al mondo esterno, la conoscenza e la diffusione dei principi afferenti alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo estendendoli alla considerazione che la natura, nel suo insieme, non è “oggetto” da trasformare e distruggere, ma “soggetto” da rispettare;
- contribuire alla diffusione di una cultura in sintonia con i bisogni di tutti gli esseri viventi nelle loro diversità, originalità e molteplicità, in funzione dell’assunzione di responsabilità nei riguardi dei processi e dell’equilibrio tra i propri diritti e quelli degli altri; cultura quindi basata sui valori che agiscono per promuovere una gestione equa e democratica delle risorse del Pianeta, tra le quali la difesa del verde e degli habitat, la protezione degli animali e la difesa dei loro diritti naturali;
- contribuire alla formazione civica e socioculturale dei giovani, aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione scientifica, economica e sociale, a prepararsi ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della comunità;
- prendere iniziative atte a facilitare la conoscenza dei vari paesi e regioni attraverso incontri, viaggi e scambi culturali che possono avvicinare persone, gruppi e popoli di diversa nazionalità;
- promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali, economici e di sviluppo;
- partecipare alle campagne mondiali e altre iniziative a carattere educativo, sociale e culturale sostenute dall’UNESCO e da altre associazioni aventi finalità analoghe;
- inviare (ad inizio anno sociale) alla CNIU, per il dovuto controllo, l’elenco degli eventi programmati ed a consuntivo la scheda riassuntiva delle attività svolte.
- Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla , legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- divulgazione di ricerche scientifiche di particolare interesse
- A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:
- presentazioni, conferenze, relazioni pubbliche che trasmettono il frutto di specifiche ricerche intellettuali e sul campo degli argomenti affrontati;
- destinazione di eventuali fondi eccedenti in bilancio;
- celebrazione delle principali Giornate Mondiali e della Memoria dei genocidi e crimini di guerra;
- organizzazione di uscite associative a scopo artistico, culturale e
- Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente statuto e comunque contrarie alle norme delle leggi in vigore ed alle risoluzioni dell’Agenzia specializzata dell’UNESCO.
TITOLO SECONDO
RISORSE – GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 5 Patrimonio
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- Il patrimonio dell’Associazione è formato (D Lgs 117/2017 art. 33) dalle entrate costituite come segue:
- quote sociali annuali, contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
- contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali – finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti – Istituti di Credito, Enti in genere, Privati ed altre persone fisiche o giuridiche;
- erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario e registrati dopo il compimento degli atti giudiziari;
- utili provenienti da convenzioni accettate con delibera del Consiglio Direttivo con atti di stipula firmati dal Presidente;
- beni mobili, immobili e mobili registrati ricevuti in dono o acquistati;
- è fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o avanzi di gestione e del patrimonio (L106/2016 art 4 comma 1 e).
- Tutti i beni appartenenti all’Associazione devono essere elencati in apposito inventario, consultabile dai soci regolarmente iscritti.
- Il patrimonio dell’Associazione è formato (D Lgs 117/2017 art. 33) dalle entrate costituite come segue:
Art. 6 Bilancio consuntivo e preventivo
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- Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
- I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Tesoriere e sottoposti a verifiche da parte del Consiglio Direttivo. Essi sono a disposizione dei soci e depositati presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’assemblea annuale. Copia può esserene chiesta, in forma scritta, da tutti i soci in regola con l’iscrizione.
- I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti ad approvazione entro il 31 marzo di ciascun
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Art. 7 Durata del periodo di contribuzione
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- I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno, la quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione al bilancio dell’associazione. Per i nuovi iscritti il versamento annuale deve avvenire all’atto di accettazione della loro iscrizione.
- L’iscritto dimissionario o che cessa, a qualsiasi titolo, non ha diritto ad alcun rimborso della quota versata, neanche parziale o rapportata al periodo annuale di appartenenza al club.
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Art. 8 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie.
Art. 9 Responsabilità
L’Associazione “Club per l’UNESCO di Venezia” risponde giuridicamente ed amministrativamente solo per gli impegni contratti a firma del Presidente in qualità di legale rappresentante. Ogni altra assunzione di responsabilità ricade esclusivamente a carico di colui o coloro che ne determinano l’origine in quanto personalmente responsabili delle obbligazioni contratte.
TITOLO TERZO
ASSOCIATI
Art. 10 Ammissione (D Lgs 117/2017 art. 23)
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- All’Associazione possono aderire tutti i cittadini, con qualsiasi bagaglio culturale, senza distinzione di nazionalità, sesso, età, razza, religione che si riconoscano nelle finalità perseguite dall’associazione.
- L’ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e versamento della relativa quota contributiva. L’eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato per iscritto all’aspirante rifiutato.
- La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni
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Art. 11 Diritti degli associati
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- Tra gli associati vige una disciplina indifferenziata nel rapporto e modalità
- Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di: partecipare alle riunioni dell’Assemblea, essere eletti negli organi dell’Associazione, eleggerli, approvazione del bilancio, informazione e controllo secondo le modalità e le norme stabilite dalla legge e dal presente
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Art. 12 Doveri degli associati
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- Le attività svolte a favore dell’Associazione da parte degli associati non possono avere finalità di lucro e sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
- Essi hanno l’obbligo di agire in modo conforme agli scopi dell’Associazione, evitando qualsiasi iniziativa privata e non concordata. Hanno titolo al rimborso di spese effettivamente sostenute a condizione che siano documentate, secondo le vigenti legge in materia amministrativa, tracciabili e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.
- Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto
- Il comportamento verso gli altri associati che, a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’Associazione, deve essere improntato all’assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà ed in linea con i programmi del club.
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Art. 13 Recesso ed esclusione
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, radiazione per comportamenti diffamatori o in contrasto con le finalità del club.
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- Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione dando opportuna comunicazione scritta. In tal caso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione ed alcuna forma di rimborso della quota associativa annuale, delle donazioni, dei contributi e di ogni altra erogazione (c.c. titolo II capo II art. 24).
- L’associato che ha comportamenti diffamatori, contravviene ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottempera alle disposizioni regolamentari o alle delibere del Consiglio Direttivo, che svolge attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione ed in caso di conflitto d’interesse, può essere escluso o radiato dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio Arbitrale (D Lgs 117/2017 art 25).
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TITOLO QUARTO
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14 Organi
Sono organi dell’Associazione:
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- Assemblea dei soci;
- Consiglio;
- Collegio
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Art. 15 Composizione dell’Assemblea
- L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero persona designata dall’Assemblea stessa.
- All’Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, in alternativa può conferire delega ad altro socio. Ciascun associato può rappresentare, per delega, sino ad un massimo di tre associati (D Lgs 117/207 art. 24 comma 3).
- L’Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria, straordinaria ed elettiva.
Art. 16 Convocazione dell’Assemblea
- L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
- Il Presidente convoca l’Assemblea previo avviso scritto o in forma elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.
- L’Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
- L’Assemblea elettiva per la nomina o revoca dei componenti gli organi sociali deve essere convocata entro 20 (venti) giorni prima dalla data di scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- L’Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata: per la discussione su proposte di varianti allo Statuto; ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.
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Art. 17 Validità dell’Assemblea
L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. (c.c. titolo II capo II art. 21).
Art. 18 Votazioni e deliberazioni dell’Assemblea
- Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano o per appello nominale (su richiesta di almeno la metà più uno dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto). Le votazioni concernenti persone sono sempre assunte a scrutinio segreto.
- L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ammessi al voto compreso le deleghe. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci effettivi e regolarmente iscritti.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi e regolarmente iscritti.
- Il controllo degli aventi diritto al voto viene svolto prima delle deliberazioni a cura del segretario/coordinatore e del tesoriere/gestore amministrativo che accertano l’esistenza dei requisiti necessari al diritto di voto.
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Art. 19 Verbalizzazione dell’Assemblea
- Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario/Coordinatore o in caso di sua assenza, su indicazione del Presidente, da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
- Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 20 Competenze dell’assemblea (D Lgs 117/2017 art. 25)
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
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- in sede ordinaria:
- discutere e deliberare ed approva i bilanci preventivi, consuntivi e relazione del Presidente;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione su programmi e attività da svolgere in armonia a quelli indicati dall’Agenzia specializzata dell’UNESCO e dalla CNIU;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su argomenti di carattere ordinario segnalati dal Consiglio Direttivo;
- in sede elettiva:
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Arbitrale;
- in sede straordinaria:
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- nominare una commissione di liquidatori per provvedere agli atti connessi alla cessazione- scioglimento dell’Associazione;
- indicare la destinazione del patrimonio residuo netto in caso di cessazione o scioglimento dell’associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario segnalato dal Consiglio
- in sede ordinaria:
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Art. 21 Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione (D Lgs 117/2017 art. 26)
- Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di cinque membri fino a un massimo di sette, eletti dall’Assemblea degli associati in sedute elettiva. Sono eleggibili tutti i Soci che risultino essere regolarmente iscritti al Club da almeno un anno solare.
- Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l’Economo/tesoriere.
- In caso di dimissioni di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancati attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
- Nel caso che il Consiglio Direttivo, per mancanza di membri eletti, dovesse scendere ad un numero inferiore a tre (se composto da cinque) o a cinque (se composto da sette) esso sarà ritenuto decaduto e sarà convocata, entro sessanta giorni, una nuova assemblea elettiva per comporre un nuovo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno il 50% più uno dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Possono votare solo i membri fisicamente presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente. Non è ammessa delega.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto via posta ordinaria o elettronica contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
- In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore a quello stabilito in precedenza, tramite comunicazione telefonica – messaggio – email ecc.
- Qualora tra i membri eletti non si rinvengano le competenze per le funzioni di segretario e/o economo, queste potranno essere affidate ad alcuno dei Soci che abbia manifestato la disponibilità; questi partecipa alle riunioni ma senza diritto di voto.
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Art. 22 Consiglio Direttivo – Durata e funzioni
- I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il loro incarico può essere revocato dall’Assemblea.
- Svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea e tutte le funzioni che afferiscono alla gestione per il raggiungimento delle finalità statutarie.
- Si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri; in tal caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del presidente.
- Analizza il rendiconto consuntivo e la previsione di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
- Definisce le quote sociali che i soci devono annualmente versare a seconda dell’attività svolta e delle condizioni finanziarie dell’associazione.
- Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e dei programmi dell’Associazione; amministra il patrimonio e delibera preventivamente ogni spesa purché garantita da copertura finanziaria. Non avendo autonomia patrimoniale perfetta coloro che assumono obbligazioni in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente per gli obblighi assunti (c.c. artt 36 e seguenti).
- Sottopone all’assemblea proposte di modifica dello statuto.
- Delibera l’ammissione di nuovi soci e l’esclusione di coloro che compiono atti o attività contrarie allo statuto o lesive per il club.
- In caso di comportamento scorretto di uno dei componenti del club o di controversia tra l’associazione e i soci o tra i soci, il Consiglio Direttivo può chiedere consulto al Collegio Arbitrale prima di deliberare le decisioni di merito.
- Procede, per ogni anno sociale, alla revisione dell’elenco dei soci controllandone la regolarità delle iscrizioni.
- Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.
- Nell’esecuzione dei propri compiti può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
Art. 23 Il Presidente
- È eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, è legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. E’ responsabile del funzionamento dell’associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di essa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività.
- In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente limitatamente per gli affari di ordinaria amministrazione.
- In caso di prolungata assenza superiore a sei mesi decade dalla propria funzione che viene assunta a pieno titolo dal Vicepresidente il quale entro un mese deve provvedere a convocare un’Assemblea Elettiva per il completo rinnovo del Consiglio Direttivo.
- Convoca, tramite il segretario/coordinatore le adunanze assembleari e del Consiglio Direttivo, delle quali presiede e controlla le attività e l’ordinato svolgimento dei lavori.
- Sottoscrive il verbale delle adunanze unitamente al Segretario/Coordinatore al quale è delegata la custodia e conservazione.
- Può disporre, senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo o delibera, spese fino ad un importo massimo pari a tre volte il singolo valore annuale di una quota ordinaria associativa.
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Art. 24 Il Segretario
È nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo. Egli coordina le attività associative, inoltre:
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- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- provvede all’aggiornamento, alla cura e custodia dei libri o registri di sua competenza;
- è responsabile della corrispondenza dell’Associazione garantendo la firma del Presidente a garanzia dell’ufficialità documentale;
- raccoglie ed indirizza tutte le istanze degli iscritti.
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Art. 25 Il Tesoriere/Gestore Amministrativo
È nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo, coordina le attività amministrative ed inoltre:
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- provvede alla corretta tenuta delle scritture contabili, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari patrimoniali dell’associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento interno o dal Presidente;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale di bilancio che sottopone all’esame del Consiglio Direttivo per poi presentarlo all’Assemblea dei soci;
- fornisce al Consiglio Direttivo indicazioni aggiornate circa lo stato finanziario dell’Associazione;
- tiene e cura la tenuta di tutti i registri contabili e la documentazione giustificativa;
- si fa carico non solo di una gestione trasparente delle risorse ma anche di educare i componenti del Consiglio ad un uso corretto delle stesse;
- dispone gli atti di pagamento attestati da delibera del Consiglio Direttivo e corredati da documenti amministrativi riconosciuti tali dalle leggi in vigore.
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Art. 26 Scritture Contabili, Bilancio e Libri Sociali Obbligatori (D Lgs117/2017 artt. 13,14,15,17)
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- Il bilancio di esercizio del Club è formato da: stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione illustrativa indicante le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Le scritture contabili vanno trascritte in ordine cronologico rispettando l’esercizio finanziario ad anno solare.
- Tutti gli associati hanno diritto, previa richiesta scritta da presentare al Presidente, di poter consultare i libri di cui al presente articolo.
- La tenuta, aggiornamento e la conservazione dei libri di cui ai precedenti spetta al Tesoriere/Gestore amministrativo mentre per i libri di cui al successivo punto del presente articolo la competenza spetta al Segretario.
- I libri da tenere costantemente aggiornati, oltre a quelli delle scritture contabili sono:
- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari (ordinarie, elettive e straordinarie);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- libro degli altri organi (Collegio Arbitrale).
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Art. 27 Collegio Arbitrale
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- Il Collegio Arbitrale è un Organo Consultivo, i componenti sono nominati dall’assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e i Soci nonché tra i soci medesimi, il Consiglio Direttivo assegnerà la competenza del giudizio consultivo al Collegio Arbitrale, il quale, entro sessanta giorni dall’assegnazione, valuterà ex bono et aequo e senza formalità di procedura il caso assegnato consegnando al Consiglio Direttivo i risultati ed il giudizio consultivo.
- Il Collegio ha il compito di cercare la conciliazione rendendosi garante del contraddittorio tra le parti le quali, in caso di respingimento delle valutazioni emesse dal Collegio Arbitrale e del giudizio finale del Consiglio Direttivo, possono far ricorso ai competenti organi giudiziari dell’ordinamento giuridico italiano ed europeo.
- Il Collegio nomina nel proprio ambito e di volta in volta, allorquando viene assegnata la controversia, un membro con funzioni di Presidente. La durata della funzione di Presidente del Collegio Arbitrale è riferita alla durata della procedura riguardante l’esame della controversia e l’esplicitazione del parere
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TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28 Regolamento interno (D Lgs art. 21)
Norme di funzionamento, organizzative e di esecuzione del presente Statuto sono raccolte da un regolamento interno che organizza e disciplina modalità, procedure di funzionamento e competenze degli organi e dell’associazione. Il Regolamento, elaborato dal Consiglio Direttivo, è sottoposto ad esame e approvazione dei soci in occasione della prima seduta di Assemblea Ordinaria.
Art. 29 Estinzione – Scioglimento (D Lgs 117/2017 artt. 9, 45 )
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- L’Associazione si estingue per delibera dell’Assemblea secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle vigenti norme legislative (c.c. titolo II capo II artt. 16, 27):
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause, scopo raggiunto o divenuto impossibile etc.;
- per delibera dell’Assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti dei soci;
- In caso di estinzione, scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto, dopo la liquidazione di ogni pendenza, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero dell’Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dell’estinzione, scioglimento o cessazione, l’indicazione della destinazione del patrimonio residuo è riservata all’assemblea dei soci del club. (c.c. titolo II capo II art. 42)
- Per la liquidazione di ogni pendenza, che deve avvenire prima della destinazione del patrimonio residuo, l’assemblea deve nominare una commissione composta da tre liquidatori con il compito di evadere ogni precedente pendenza del club.
- L’Associazione si estingue per delibera dell’Assemblea secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle vigenti norme legislative (c.c. titolo II capo II artt. 16, 27):
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Art. 30 Norme di rinvio e atto di approvazione
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda al regolamento interno e ove non contemplato neanche dal regolamento, si farà riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, a regolamenti, usi, consuetudini, costumi ed abitudini dello Stato Italiano. Il presente Statuto, discusso ed approvato dall’assemblea straordinaria, sostituisce ed abroga ogni precedente emissione (22.02.2019 registrata c/o A.E.) a decorrere dalla data di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate dove sarà depositato.
Venezia, 1 giugno 2023
Il Segretario Leonardo Beccegato La Presidente Paola Monello
Approvato dall’Assemblea dei Soci l’8.06.2023
Registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia il 13.07.2023